Competenza
I.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.II. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
III. L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.
IV. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.
V. Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7. (1)_____________________________
(1) Articolo così modificato dall’art. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 20
06, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Istanza di fallimento nei confronti di società con sede in Italia - Successivo trasferimento della sede legale in Stato extracomunitario - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.
Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia e che, dopo il deposito del predetto atto (costituente l'inizio del procedimento, ex art. 9 legge fall.), abbia trasferito all'estero, in Stato extracomunitario (nella specie, in Angola), la sede legale; in considerazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", ex art. 5 cod. proc. civ., rileva, infatti, solo il trasferimento avvenuto prima del deposito del ricorso, e sempre che difetti la prova del suo carattere fittizio o strumentale. (CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 09 febbraio 2009 .
Il trasferimento all’estero, in un Paese esterno all’Unione Europea, non preclude la dichiarazione di fallimento della società da parte di un tribunale italiano, quando il mutamento di sede sia avvenuto anche prima del deposito, in Italia, del ricorso per la dichiarazione di fallimento, purchè sia provata la fittizietà del trasferimento o comunque la non decorrenza di almeno un anno dalla cancellazione. (Le S.U. ribadiscono, anche dopo la riforma fallimentare del 2006-2007, il principio per cui – salvo deroghe per convenzioni internazionali o per normativa UE - la giurisdizione domestica in materia concorsuale resta tendenzialmente inderogabile.) Cassazione Sez. Un. Civili 13 ottobre 2008 .
Dichiarazione di fallimento – Competenza per territorio – Luogo di effettivo svolgimento dell’attività – Società in liquidazione – Sede della liquidazione.
Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si deve avere riguardo alla sede effettiva della società, intendendosi per tale quella di effettivo svolgimento dell’attività di impresa. In mancanza di prova contraria, il luogo di effettivo svolgimento dell’attività corrisponde con la sede legale e, qualora la società sia in liquidazione, per radicare la competenza in luogo diverso da quello della sede legale è necessario dimostrare che l’esercizio dell’attività, anche di natura liquidatoria, si svolge altrove. Tribunale Mondovì 06 marzo 2008 .
La Cassazione ha pertanto concluso che la società che contestava la giurisdizione del giudice italiano "risulta essersi allontanata dall'Italia al solo fine di sottrarsi alle proprie responsabilità patrimoniali, da tempo accertate, da tempo quantificate, da tempo contestate, da tempo richieste dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento. Essa soggiace, pertanto, alla giurisdizione del giudice italiano".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Ordinanza 13 ottobre 2008, n.25038: Fallimento - Trasferimento all'estero - Fittizietà del trasferimento)
Trasferimento della sede legale dell'impresa italiana negli USA se viene fatto prevcentivamente ! almeno un anno meglio due anni prima di un eventuale deposito di instanza di fallimento in Italia.