Residenti estero aire tassazionesocietà oregone e delaware

Prendere la residenza all estero è facile... o meglio è facile  fare la dichiarazione al consolato, molto piu difficile dimostarlo all'agenzia delle entrate italiana.

  • Iscrizione all'A.I.R.E. ( Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

    Chi deve fare l'iscrizione

    Devono iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo illimitato o comunque superiore a dodici mesi.

    Chi non deve fare l'iscrizione

    Non può richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E.:

    •  chi si reca all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali
    •  i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano

    stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. ( Conv. 1961 e 1963 ratificate con L. 9/8/67 n° 804)

    Cosa fare

    Entro 90 gg. dall'immigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità consolari italiane competenti per territorio. Analoga richiesta può essere presentata presso l'Ufficio Anagrafe che rilascia copia della dichiarazione da consegnare alle autorità consolari all'estero.

    Notizie utili

    Tutte le eventuali variazioni anagrafiche (indirizzo, trasferimento ad altra Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti.
    Chi chiede la cancellazione dall'A.I.R.E. per rimpatrio in Italia deve presentarsi presso il Comune di nuova residenza

    Ho diritto all’assistenza medica quando vado in vacanza in Italia ?

    i cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto, per un periodo massimo di tre mesi all’anno, di usufruire gratuitamente dell’assistenza medica in caso di emergenza sanitaria. Per usufruire del diritto devono recarsi all’azienda sanitaria locale competente per il luogo di soggiorno muniti di una dichiarazione di residenza all’estero rilasciata dal Consolato.


     

    per ottenere certificato fiscale  bisogna presentare Istanza al Consolato Italiano del paese dove si è residenti

    1) compili una dichiarazione sostituiva di dichiarazione o autocertificazione da presentare all'Ufficio Consolare, con la quale dichiara sotto la sua responsabilitá civile e penale, di non avere redditi nello Stato di Residenza AIRE,

     L'autocertificazione é prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 

    Infatti il DPR prevede esattamente l'autocertificazione per, oltre altro: situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato. 

    Per non essere ripetitivo, puó trovare altre utili indicazioni e precisazioni sul sito amico di comuni.it,  web http://www.comuni.it/autocertificazione/ .

    D'altra parte l'autocertificazione dei redditi, é prevista anche per i pensionati residenti all'estero e pure per gli stranieri; 

    2) L'ufficio Consolare p.sso l'Ambasciata Italiana, deve comunque emettere l'Attestazione di condizione economica, in quanto soccorre l'art 49 del DPR 200/1967:

     ''L'autorità consolare:......può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;.....'' .

    L'art. 79 dPR 30/5/2002, n. 115, in materia di istanza al patrocinio a spese dello Stato prevede, testualmente:
    1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: 

    a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; 

    b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; 

    c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; 

    d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 

    2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 

    3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. 
     


    Il decreto legge 112/2008 (“manovra d’estate dello scorso anno ”), che, con i commi 16 e 17 dell’articolo 83, ha dato nuovo impulso al contrasto del fenomeno del trasferimento fittizio di residenza.

    La risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008.

    Il caso affrontato riguardava un soggetto residente in Italia che, avendo stipulato un contratto di lavoro con una società inglese, si era cancellato dall’Anagrafe dei residenti e aveva trasferito all’estero solo la propria residenza, non anche quella di alcuni componenti della famiglia.

     Per l’Amministrazione finanziaria, la circostanza che un soggetto mantiene in Italia

    Molto importante :

    “i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano”.

    Per accertare l’effettiva residenza di un contribuente agli occhi del Fisco, è quindi necessario valutare anche l’insieme dei rapporti sociali e familiari che questi intrattiene con il Paese d’origine.

    La locuzione “affari e interessi” contenuta nella definizione civilistica di domicilio deve intendersi in senso ampio, comprensivo quindi anche della sfera di relazioni personali del contribuente


    In sostanza per superare questo ostacolo

    consigliamo di

  1. trasferire la residenza in paese come Romania, Croazia, Unheria , Polonia, Ucraina Russia, Marocco , Tunisia dove molte  imprese italiane delocalizzano

  2. essere separati

  3. intestarele proprie proprietà o societa italiane ad una LLC USA

  



 

 

 

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